A seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza del 22 febbraio 2022 del Ministero della Salute si fa presente quanto esposto al punto 4. dell’Art. 1 (Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale):
“Gli spostamenti da a per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitaizoni nè a obblighi di dichiarazione.”