{"id":198,"date":"2023-03-07T21:07:58","date_gmt":"2023-03-07T20:07:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsanmarino.esteri.it\/?page_id=198"},"modified":"2025-12-30T16:43:23","modified_gmt":"2025-12-30T15:43:23","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsanmarino.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<div id=\"accordionFlushExample\" class=\"accordion accordion-flush\">\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingOne\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseOne\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseOne\"><br \/>\nCittadinanza e adozione<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseOne\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingOne\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a><\/p>\n<p>Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul\u00a0<strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<li><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/li>\n<li><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/normativa_consolare\/tariffa-consolare\/\">pagina<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/li>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<li>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingTwo\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseTwo\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseTwo\"><br \/>\nCittadinanza per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseTwo\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingTwo\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<p><u>Questa sezione riguarda esclusivamente i cittadini stranieri <strong>maggiorenni<\/strong> che, essendo discendenti di cittadini italiani, intendono chiedere il <strong>riconoscimento della cittadinanza italiana<\/strong>. <\/u><\/p>\n<p><u>I cittadini italiani che devono registrare i <strong>figli appena nati o<\/strong>, comunque, <strong>ancora minorenni<\/strong>, devono invece consultare la sezione del sito relativa all&#8217;iscrizione in AIRE di minori.<\/u><\/p>\n<p>La <strong>legge<\/strong> <strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, che ha convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 ha notevolmente ridotto i casi di trasmissione della cittadinanza italiana e ha riformato la <strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91.<\/strong><\/p>\n<p>In base alla nuova legge 91\/1992, chi \u00e8 <strong>nato all\u2019estero<\/strong>\u00a0da un genitore cittadino italiano\u00a0<strong><u>non \u00e8 automaticamente<\/u>\u00a0cittadino italiano;\u00a0<\/strong>lo \u00e8 solo se ricorre\u00a0almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p><strong>a) il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l\u2019acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a.<\/strong><br \/>\nNon rilevano la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/p>\n<p><strong>b) un genitore o un nonno\/a possiede \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell\u2019interessato.<\/strong> Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingThree\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseThree\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseThree\"><br \/>\nCittadinanza per matrimonio e unione civile<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseThree\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingThree\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche.<\/p>\n<p>Il coniuge straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>in Italia<\/strong><\/span>: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>all\u2019estero<\/strong><\/span>: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">validit\u00e0 del matrimonio per l\u2019ordinamento italiano e\u00a0trascrizione dell\u2019atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonch\u00e9 permanenza del vincolo coniugale fino all\u2019adozione del decreto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;<\/li>\n<li>assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato);<\/li>\n<li>assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del \u201c<strong>Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue\u201d (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attualmente, i soggetti residenti all\u2019estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il<strong> richiedente deve registrarsi<\/strong> sul portale dedicato, denominato PORTALE SERVIZI, al seguente url: <a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/servizi\/servizi-line\">https:\/\/www.interno.gov.it\/servizi\/servizi-line<\/a> e, effettuato il login, avr\u00e0 accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di facilitare l\u2019individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l\u2019istanza, all\u2019indirizzo internet sopra indicato \u00e8 presente un link di collegamento che consente all\u2019utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menu a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l\u2019intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.<\/p>\n<p>L\u2019utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell\u2019Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>estratto di nascita del paese di origine<\/strong> (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/apostillee traduzione) completo di tutte le generalit\u00e0, ovvero, in caso di documentata impossibilit\u00e0, attestazione rilasciata dall\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalit\u00e0 (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonch\u00e9 paternit\u00e0 e maternit\u00e0 dell\u2019istante;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza<\/strong> (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/apostillee traduzione);<\/li>\n<li><strong>ricevuta del versamento di 250 euro<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>documento di identit\u00e0<\/strong>: fotocopia del passaporto in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identit\u00e0;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong> non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualit\u00e0) \u2013 eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura \u2013 sono esclusivamente l\u2019<strong>Universit\u00e0 per stranieri di Siena, l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia, l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre e la Societ\u00e0 Dante Alighieri<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo la presentazione della domanda per via telematica l\u2019utente verr\u00e0 convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l\u2019istanza, per l\u2019identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l\u2019acquisizione in originale della documentazione allegata all\u2019istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l\u2019istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell\u2019atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\/2000 e da ultimo dalla legge 183\/2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all\u2019Unione Europea pu\u00f2 essere esonerato dalla presentazione dell\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano gi\u00e0 in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.<\/p>\n<p>In base all\u2019art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572\/93 \u00e8 facolt\u00e0 del Ministero dell\u2019Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 \u2013 adottati ai sensi dell\u2019art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) \u2013 dall\u201911 febbraio 2017 \u00e8 possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91\/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingFour\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseFour\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseFour\"><br \/>\nAttribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore et\u00e0<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseFour\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingFour\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p>Particolare attenzione \u00e8 riservata dalla legge n. 91\/92 all\u2019acquisto della cittadinanza durante la minore et\u00e0 a seguito di:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione<\/strong>: \u00e8 cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che \u00e8 dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91\/92).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>adozione<\/strong>: acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all\u2019estero, mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l\u2019adottato \u00e8 maggiorenne, pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l\u2019adozione.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>naturalizzazione del genitore<\/strong>: secondo l\u2019art. 14 della legge 91\/92 \u201cI figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:<\/p>\n<p>il rapporto di filiazione; la minore et\u00e0 del figlio; la convivenza con il genitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 12 del D.P.R. n. 572\/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingFive\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseFive\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseFive\"><br \/>\nElezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore et\u00e0<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseFive\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingFive\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volont\u00e0 in tal senso, attraverso una \u201celezione di cittadinanza\u201d\u00a0<strong>(art. 2, comma 2 legge n. 91\/92)<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91\/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all\u2019art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:<\/p>\n<p>\u2013 atto di nascita (ai fini dell\u2019esatta individuazione dell\u2019interessato);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternit\u00e0 o la maternit\u00e0;<\/p>\n<p>\u2013 certificato di cittadinanza del genitore.<\/p>\n<p>Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all\u2019estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingSix\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseSix\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseSix\"><br \/>\nConcessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseSix\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingSix\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 9 della legge contempla l\u2019istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalit\u00e0 differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente \u00e8 inferiore:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;<\/p>\n<p>\u2013 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunit\u00e0 Europee;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 5 anni di residenza legale successivi all\u2019adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l\u2019apolide o il rifugiato politico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all\u2019estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni\u00a0<strong>(lettera c dell\u2019art. 9<\/strong>).<\/p>\n<p>Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo comma dell\u2019art. 9 dispone che la cittadinanza italiana pu\u00f2 essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell\u2019Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all\u2019Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalit\u00e0 pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all\u2019eventuale destinatario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La procedura prevede l\u2019acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell\u2019interessato all\u2019acquisto della cittadinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l\u2019interessato, ove residente all\u2019estero, non presti, davanti all\u2019Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica previsto dall\u2019art. 10 della legge.<\/p>\n<p>Il conseguimento del nostro status civitatis decorrer\u00e0 dal giorno successivo a quello del giuramento.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingSeven\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseSeven\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseSeven\"><br \/>\nPerdita della cittadinanza<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseSeven\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingSeven\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p>Il cittadino italiano pu\u00f2 perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.<\/p>\n<p>Perde la cittadinanza automaticamente:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell\u2019esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano\u00a0<strong>(art. 12, comma 1 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (<strong>art. 12, comma 2 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019adottato in caso di revoca dell\u2019adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 3, comma 3 legge n. 91\/92<\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingEight\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseEight\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseEight\"><br \/>\nRinuncia alla cittadinanza<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseEight\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingEight\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p>Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell\u2019adozione per fatto imputabile all\u2019adottante, sempre che detenga o riacquisti un\u2019altra cittadinanza<strong> (art. 3, comma 4 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all\u2019estero e se possiede, acquista o riacquista un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 11 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 14 legge n. 91\/92<\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza \u00e8 resa, in caso di residenza all\u2019estero, all\u2019Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione: &#8211; atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;<\/p>\n<p>\u2013 certificato di cittadinanza italiana;<\/p>\n<p>\u2013 documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;<\/p>\n<p>\u2013 documentazione relativa alla residenza all\u2019estero, ove richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingNine\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseNine\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseNine\"><br \/>\nRiacquisto della cittadinanza<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseNine\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingNine\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge 91\/92, all&#8217;art. 13, comma 1 lettera c, stabilisce che chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo stesso articolo, alla lettera d), prevede che chi ha perso la cittadinanza italiana\u00a0la riacquista dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;<\/p>\n<p>Pertanto a seconda della norma applicata, si avranno due diverse modalit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima opzione (ai sensi dell\u2019art. 13, lettera c) della Legge): il richiedente rende un\u2019apposita dichiarazione in Ambasciata e si trasferisce in Italia, dove stabilisce la residenza entro 12 mesi dalla data della stessa a pena di inefficacia della dichiarazione stessa. La tempistica di completamento della procedura da parte comunale pu\u00f2 variare. Si consiglia quindi di prendere previo contatto con il Comune per ogni ulteriore informazione al riguardo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seconda opzione (ai sensi dell\u2019art. 13, lettera d) della Legge): il richiedente si trasferisce in Italia e si registra quale residente presso un Comune senza bisogno di fare alcuna dichiarazione, ma facendo presente all\u2019ufficio di anagrafe comunale l\u2019intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana. Trascorsi 365 giorni dalla registrazione di residenza, l\u2019interessato riacquista automaticamente la cittadinanza. Anche in questo caso si consiglia di prendere previo contatto con il Comune per ogni ulteriore informazione al riguardo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In entrambi i casi sar\u00e0 quindi il Comune italiano di residenza a finalizzare la procedura di riacquisto della cittadinanza; la domanda quindi non andr\u00e0 presentata all\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>N.B.<\/strong>: La norma vale anche per i figli minori conviventi con la persona che ha rinunciato alla cittadinanza. Qualora si volesse far prendere la cittadinanza italiana anche a loro, bisogner\u00e0 che prendano la residenza in Italia insieme al genitore. I figli maggiorenni invece, per poter richiedere la cittadinanza italiana, dovranno prendere la residenza in Italia per un periodo di tre anni.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingTen\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseTen\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseTen\"><br \/>\nDichiarazione di mantenimento ininterrotto per la donna coniugata con cittadino straniero dal 1\u00b0 gennaio 1948<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseTen\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingTen\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le donne che\u00a0<strong>dopo il 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>\u00a0abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano\u00a0<strong>NON <\/strong>hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, \u00e8 necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volont\u00e0 di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingEleven\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseEleven\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseEleven\"><br \/>\nCosti<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseEleven\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingEleven\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">A decorrere dall\u20198 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l\u2019elezione, l\u2019acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 250. <strong>A decorrere dall\u201901 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 600 Euro.<\/strong><\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni si prega di contattare l\u2019ufficio consolare al numero 0549-991146 o di inviare una mail a <a href=\"mailto:consolare.sanmarino@esteri.it\"><strong>consolare.sanmarino@esteri.it<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 possibile altres\u00ec consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, raggiungibile dal seguente link:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/italiani_nel_mondo\/serviziconsolari\/cittadinanza.html\">www.esteri.it\/mae\/it\/italiani_nel_mondo\/serviziconsolari\/cittadinanza.html<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"accordion-item\">\n<h2 id=\"flush-headingTwelve\" class=\"accordion-header\"><button class=\"accordion-button collapsed\" type=\"button\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#flush-collapseTwelve\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"flush-collapseTwelve\"><br \/>\nInformativa sul Trattamento dei Dati Personale<br \/>\n<\/button><\/h2>\n<div id=\"flush-collapseTwelve\" class=\"accordion-collapse collapse\" aria-labelledby=\"flush-headingTwelve\" data-bs-parent=\"#accordionFlushExample\">\n<div>\n<p><a href=\"https:\/\/ambsanmarino.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Informativa_TDP_per_cittadinanza__all.2__Rev._feb._2023-1.pdf\">Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cittadinanza e adozione Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0legge\u00a023 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. 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