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AGGIORNAMENTI IN MERITO AL RISCATTO AGEVOLATO DEI CORSI DI STUDI

Si comunica che la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per l’ammissione al riscatto agevolato del periodo di studi. Per effetto della modifica, a partire dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della Legge 26/2019, è quindi possibile accedere alla facoltà di riscatto in argomento beneficiando dei nuovi criteri di calcolo indipendentemente dall’età anagrafica posseduta alla data di presentazione della domanda.
Resta confermato che le nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari si applicano soltanto ai periodi di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (successivi quindi al 1° gennaio 1996), per effetto dell’opzione esercitata nella compilazione del modello telematico disponibile sul sito dell’INPS (“scelta della modalità di calcolo di cui all’art. 2, comma 5quater del D.lgs. n.184/1997”). In questa ipotesi, l’onere del riscatto è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD). Per l’anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878,00 euro. A questo importo va applicata l’aliquota vigente di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti, pari al 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso di studi è pari a 5.239,74 euro. Nel caso in cui il corso di studi si collochi a cavallo del 1° gennaio 1996,l’importo da versare sarà determinato con un duplice criterio: per i periodi successivi a tale data, spuntando nel modello telematico l’apposita casella per la “scelta della modalità di calcolo di cui all’art. 2, comma 5 quater del D.lgs. n.184/1997”, saranno applicate le nuove condizioni agevolate, mentre per i periodi antecedenti al 31.12.1995 (che si collocano nel sistema retributivo) l’importo della somma da versare sarà determinato in rapporto
a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, l’anzianità di servizio e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

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