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1. Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è un adempimento OBBLIGATORIO dei cittadini italiani che risiedono, o intendono risiedere, all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi. L’iscrizione all’A.I.R.E. è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo.

È un adempimento amministrativo GRATUITO che permette di:

  • votare all’estero per le consultazioni elettorali a livello nazionale (non regionale) e referendarie;
  • ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché di certificazioni;
  • comunicare gli aggiornamenti di indirizzo di residenza estera;
  • comunicare le modiche di stato civile avvenute all’estero (nascita, matrimonio, divorzio, cambio nome e cognome e decesso).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Si ricorda che per la predetta legge, non vi è differenza tra l’ottenimento della residenza e il permesso di soggiorno. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

La legge NON prevede l’obbligo di iscrizione AIRE per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per:

  • un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • l’esercizio di lavori stagionali;
  • missioni di ruolo dei dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare all’estero, inclusi i loro familiari conviventi e a carico;
  • missioni militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero, inclusi i loro familiari conviventi e a carico.

È possibile iscriversi all’AIRE tramite il portale FAST-IT dedicato ai servizi consolari per i cittadini italiani residenti all’estero.

In alternativa, è possibile trasmettere alla casella mail consolare.sanmarino@esteri.it la seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta:

Attenzione: il solo fatto di avere residenza o permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino non comporta l’automatica iscrizione all’AIRE, per la quale i diretti interessati sono tenuti a provvedere agli adempimenti sopra indicati.

NOTA BENE

  • Non saranno prese in considerazione le domande pervenute incomplete;
  • Tutti i documenti dovranno pervenire in un unico file formato PDF;
  • Si raccomanda di non allegare documenti superiori ai 5 MB.

  1. Accedere al portale Fast It e cliccare sul tasto “Registrazione” per creare una propria utenza;
  2. Inserire i dati richiesti in fase di registrazione;
  3. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul link ricevuto all’indirizzo e-mail fornito per attivare la nuova utenza Fast It;
  4. Accedere nuovamente al portale Fast It usando le credenziali dell’utenza appena creata;
  5. Cliccare in alto sul tasto “Anagrafe Consolare e Aire” e poi sul riquadro “Richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”;
  6. Concludere tutti i passaggi della procedura ed inviare la domanda completa della documentazione richiesta;
  7. Visualizzare il messaggio automatico di conferma della “Richiesta inviata con successo” e di “stato attuale della richiesta è: Presentata”, e riportante un numero identificativo della pratica.

Per l’iscrizione all’AIRE di minore, è necessario trasmettere alla casella mail consolare.sanmarino@esteri.it la seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta:

Iscrizione per NASCITA:

Iscrizione per TRASFERIMENTO:

NOTA BENE

  • Non saranno prese in considerazione le domande pervenute incomplete;
  • Tutti i documenti dovranno pervenire in un unico file formato PDF;
  • Si raccomanda di non allegare documenti superiori ai 5 MB.
A seguito della conversione in Legge del DL n.36/2025, la cittadinanza italiana non si trasmette più automaticamente ai minori nati all’estero, ma si trasmette soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
 
CASO 1
  • non è in possesso di altra cittadinanza, è cioè esclusivamente cittadino italiano.
In questo caso, insieme all’atto di nascita in originale, i genitori dovranno presentare idonea documentazione che dimostri che il minore non abbia altra cittadinanza straniera di cui per esempio uno od entrambi i genitori siano titolari (per esempio padre sammarinese e madre italiana – e viceversa).
Non sarà ritenuta valida alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
CASO 2
  • un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Anche in questo caso, oltre all’atto di nascita in originale, dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Non sarà ammessa, nemmeno in questo caso, alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Si ribadisce che le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana, se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
 
CASO 3
  • il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita del figlio/a.
Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero. Anche il genitore, cittadino italiano iure sanguinis per nascita, se residente in Italia per almeno 2 anni continuativamente può avvalersi di questa eccezione.
In questo caso si dovrà produrre il certificato di residenza storico del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana o dalla data di nascita per cittadini iure sanguinis.
Si raccomanda di inviare la richiesta di iscrizione in AIRE del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:

  • indirizzo all’estero;
  • cittadinanza;
  • stato civile;
  • composizione del nucleo familiare;
  • cambio di nome.

È possibile effettuare le succitate variazioni trasmettendo alla casella mail consolare.sanmarino@esteri.it  la pertinente documentazione.

Ad esempio in caso di variazione di indirizzo:

  • Comunicazione del nuovo indirizzo unitamente all’indicazione dei famigliari conviventi;
  • Documento di identità in corso di validità, che riporti l’indirizzo aggiornato.

In alternativa tramite il portale FAST-IT dedicato ai servizi consolari per i cittadini italiani residenti all’estero.

NOTA BENE

  • Non saranno prese in considerazione le domande pervenute incomplete.
  • Tutti i documenti dovranno pervenire in un unico file formato PDF.

In caso di matrimonio avvenuto nella Repubblica di San Marino, l’interessato dovrà recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile di San Marino, affinché la variazione di stato civile venga registrata in Italia.

In caso di divorzio avvenuto nella Repubblica di San Marino, l’interessato potrà contattare il proprio Comune oppure inviare all’indirizzo e-mail consolare.sanmarino@esteri.it la seguente documentazione:

La legge n.213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.

Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024.

Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.

I cittadini iscritti all’A.I.R.E. che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

Al Comune compete l’iscrizione in A.P.R. – Anagrafe Popolazione Residente – e la contestuale cancellazione dall’A.I.R.E. con relativa comunicazione di rimpatrio al Consolato di provenienza.

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. è un adempimento amministrativo GRATUITO, così come lo sono i relativi aggiornamenti e/o variazioni.

Si informa che la pratica d’iscrizione all’A.I.R.E. viene finalizzata nel Comune italiano di riferimento. Il procedimento può richiedere fino a 180 giorni.

Si può richiedere a questa Ambasciata inviando una mail di richiesta all’indirizzo consolare.sanmarino@esteri.it, allegando un documento di riconoscimento.

In alternativa, è possibile contattare il proprio Comune di riferimento.