L’ufficio consolare esercita – esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all’estero in via permanente o temporanea – alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.
“Il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 16 giugno 2021 limita, a partire dal 01 agosto 2021, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli uffici consolari aventi sede nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco ed abolisce le funzioni notarili dell’ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede”.
Tale scelta si basa, in primo luogo, sull’esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.
Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.
Il provvedimento prevede che il Capo dell’Ufficio Consolare possa continuare a ricevere particolari richieste di testare e – previa verifica della oggettiva e documentata impossibilità da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco – atti che rivestono carattere di necessità e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.
Per ulteriori informazioni sugli atti notarili è possibile consultare il sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
NOTIFICA ALL’ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI
L’attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenzalegale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.